venerdì, 15 Maggio 2026

Il presidente Bardi: “Al Giro impresa sportiva e promozione”

Il governatore lucano, Vito Bardi, ha presenziato oggi all’arrivo della tappa Sapri-Potenza del Giro d’Italia, premiando con la maglia rosa il portoghese Eulalio, giunto secondo al termine di una frazione epica, segnata da condizioni meteo proibitive che hanno messo a...

Il commissario prefettizio Raffaele Ruberto del Comune di Matera ha pubblicato l’ordinanza commissariale 48 del 27 febbraio 2025 per il divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine nelle giornate del 28 febbraio 2025 e 4 marzo 2025.

Di seguito l’ordinanza.

ORDINANZA COMMISSARIALE N°: 48/2025
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: Divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, nei giorni 28 febbraio 2025 e 4 marzo 2025.

Il Commissario Straordinario
PREMESSO CHE:
– Nei giorni 28 febbraio e 4 marzo, si svolgeranno in Piazza San Giovanni spettacoli musicali organizzati dall’Associazione culturale “Cupa Cupé”, nel corso dei quali si verificherà una concentrazione di pubblico in Piazza San Giovanni e nelle strade ad essa adiacenti;
– è scontato anche attendersi la presenza di visitatori e cittadini di altri paesi che si riverseranno lungo le vie del centro storico per assistere agli spettacoli;
– occorre garantire che le manifestazioni si svolgeranno in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, prevenendo il verificarsi di episodi che possano in qualche modo turbarne il suo ordinato e regolare svolgimento;
CONSIDERATO CHE:
– in occasione di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica porre particolare attenzione alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche sul territorio comunale;
– non si può escludere che dopo il consumo di bevande alcoliche non si abbandonino per le medesime strade i relativi contenitori di vetro e/o le lattine, il che, oltre a provocare seri pericoli per l’incolumità delle persone, deturpa il decoro urbano, pregiudica l’igiene pubblica delle vie pubbliche ed alimenta il senso di insicurezza di cittadini e di turisti;
RITENUTO, PERTANTO, CHE:
– è necessario contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all’uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l’accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

– esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;
– occorre prevenire il fenomeno dell’abuso di alcolici e contrastare situazioni di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza, derivanti dall’abbandono incontrollato sul suolo pubblico di bottiglie/recipienti di vetro e/o lattine;
– l’assunzione smodata di sostanze alcoliche può facilitare comportamenti che offendono la pubblica decenza e fenomeni di violenza e può determinare anche situazioni che pregiudicano la sicurezza e l’incolumità delle persone nell’area della manifestazione;
VALUTATO CHE:
– l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, volta a regolare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire fenomeni di abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via ed in particolare in quelle dove è attesa la maggiore affluenza di pubblico;
– occorre che in piazza San Giovanni e nelle strade ad essa adiacenti, non siano introdotti, detenuti ed utilizzati né spray urticanti (a base di oleoresina di capsicum o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti) né fuochi d’artificio o petardi;
– serve prevenire ogni possibile pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbe con l’accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria in un’area molto affollata;
– in ogni caso è noto il pericolo legato all’uso dei petardi, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;
PRESO ATTO CHE occorre intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando, in tutte le aree pubbliche interessate dall’evento, dalle ore 18:00 del giorno 28 febbraio 2025 e sino alle ore 01:00 del 1° marzo 2025, nonché dalle ore 18:00 del giorno 4 marzo 2025 e sino alle ore 01:00 del 5 marzo 2025:
– il consumo e/o la detenzione nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione alcolica, e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;
– la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine dispensate da distributori automatici;
– l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticanti (a base di oleoresina di capsicum o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti) e di fuochi d’artificio o petardi di ogni categoria;
RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTA la nota prot. 0019790/2025 del 26/02/2025 con la quale è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente ordinanza;
ORDINA CHE
dalle ore 18:00 del giorno 28 febbraio 2025 e sino alle ore 01:00 del 1° marzo 2025, nonché dalle ore 18:00 del giorno 4 marzo 2025 e sino alle ore 01:00 del 5 marzo 2025, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa, all’interno di Piazza San Giovanni e nelle seguenti strade – via San Biagio, Via San Rocco, Via Stigliani, Piazza Vittorio Veneto, Via delle Beccherie e Via del Corso:
1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro o in lattine da parte di tutte le attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, distributori automatici, esercizi di vicinato, ecc.);
2) sono vietati il consumo e la detenzione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine (ad eccezione delle aree concesse ai titolari/gestori di attività commerciali e artigianali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
3) sono vietati l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticanti a base di oleoresina di capsicum e/o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti;
4) è fatto divieto di detenere e far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi.
DISPONE E PRECISA CHE
– resta consentita la vendita di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) con consegna a domicilio (delivery) da parte delle predette attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande;
– resta in ogni caso consentita, la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione;
DISPONE ULTERIORMENTE CHE
• i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
• la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente;
• gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso:
– ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di
notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza a:
• Comando della Polizia Locale di Matera per l’esecuzione;
• Prefetto e Questore di Matera per l’eventuale esecuzione da parte delle Forze dell’Ordine;
• Comando Provinciale Carabinieri di Matera;
• Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera.

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