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Con l’approvazione della legge sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, il Veneto è diventato la quarta Regione italiana a intervenire sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna.
Il moltiplicarsi di discipline regionali rende ancora più urgente una riflessione che non riguarda soltanto tempi e modalità di una procedura. In gioco sono il significato della cura, il ruolo del Servizio sanitario e il compito dello Stato davanti alla sofferenza e alla fragilità.
Prima ancora di stabilire come dare seguito a una richiesta di suicidio assistito, occorre dunque chiedersi se dalla non punibilità prevista in casi eccezionali possa davvero derivare un diritto a ottenere la morte.
Nel dibattito sul suicidio assistito c’è un argomento che sembra chiudere ogni discussione: chi non vuole farlo, non lo faccia; ma lasci libero chi vuole scegliere.
È una formula efficace, ma giuridicamente insufficiente.
Il nostro ordinamento non considera l’autodeterminazione un valore assoluto. La libertà personale convive con altri beni costituzionali: la vita, la salute, la dignità, la solidarietà, la protezione delle persone vulnerabili.
È proprio qui che mostra il suo limite l’idea di ricavare dalla tutela della vita, per semplice simmetria, una facoltà equivalente sul versante della morte.
La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 242 del 2019, ha individuato condizioni circoscritte nelle quali l’aiuto al suicidio non è punibile. Una cosa è delimitare quelle condizioni eccezionali, altra cosa è trasformare quell’eccezione in un diritto.
Dire che «la vita è mia» non significa esserne proprietari, come si trattasse di un bene patrimoniale.
Il diritto conosce beni personali dei quali neppure il titolare può disporre senza limiti; il consenso è fondamentale, ma non basta a trasformare qualsiasi richiesta in un diritto.
La vita ha poi una caratteristica unica: come ha ricordato la stessa Corte costituzionale, è il “presupposto per l’esercizio di tutti gli altri” diritti.
La natura della questione cambia poi quando la decisione individuale richiede l’intervento di altri.
Se occorrono un medico, un farmaco, una struttura sanitaria, una procedura pubblica, non siamo più soltanto davanti alla disponibilità di sé.
Una persona può rifiutare un trattamento sanitario, può rinunciare a terapie sproporzionate; tutto questo è diverso dal chiedere a un terzo di collaborare intenzionalmente alla morte.
Nel primo caso si domanda allo Stato di non imporre una cura; nel secondo gli si chiede una prestazione positiva.
Sono due piani diversi, benché oggi alcune discipline regionali abbiano già coinvolto il Servizio sanitario.
Anche l’argomento «nessuno obbliga nessuno» merita di essere rovesciato.
Nessuno obbligherà formalmente un malato a chiedere di morire. Ma la libertà non coincide semplicemente con l’assenza di una costrizione.
Quanto è libera una scelta maturata nel dolore non adeguatamente controllato, nella solitudine, nella stanchezza della famiglia, nell’assenza di un adeguato sostegno sociale?
La stessa Corte costituzionale ha messo in guardia dal rischio di una «pressione sociale indiretta» sulle persone malate, anziane o sole, che potrebbero convincersi di essere diventate un peso.
Quando una possibilità entra nell’ordinamento e nei percorsi sanitari, cambia anche il contesto nel quale le scelte individuali maturano.
Prima di spingersi oltre, ci sono diritti già riconosciuti che attendono ancora piena attuazione: il diritto alle cure palliative previsto dalla legge 38 del 2010, il diritto alla terapia del dolore, l’assistenza domiciliare, il sostegno alle famiglie e ai caregiver, la presa in carico psicologica e sociale della persona gravemente malata.
Non sono argomenti dilatori, sono condizioni della libertà.
Uno Stato non può considerare equivalenti due opzioni, continuare a vivere o chiedere di morire, se una delle due è organizzata con procedure certe e l’altra dipende dalla regione di residenza, dalla disponibilità di un hospice o dalla capacità della famiglia di sostenere il carico assistenziale.
Un ragionamento analogo, pur con tutte le differenze del caso, emerge dalla disciplina dell’aborto.
La legge 194 non fonda la legittimità dell’interruzione della gravidanza sulla sola autodeterminazione della gestante; al contrario, il suo articolo 1 afferma che lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio.
Anche la Corte costituzionale ha escluso una “totale libera disponibilità” della gestante, riconoscendo la presenza di altri interessi costituzionalmente rilevanti.
Il punto, dunque, non è immaginare due diritti perfettamente speculari e concorrenti. È riconoscere che l’autodeterminazione, anche quando riguarda la sfera più personale dell’esistenza, non cancella automaticamente gli altri beni che l’ordinamento considera meritevoli di tutela.
È un precedente che invita alla stessa prudenza anche alla fine della vita: dall’autodeterminazione non discende automaticamente un nuovo diritto.
Ma proprio qui il problema supera il diritto.
Anche la legge più accurata può fissare condizioni, controlli e garanzie; non può però esaurire ciò che accade quando una persona, nella malattia e nella fragilità, arriva a considerare la morte come sola via d’uscita.
Davide Rondoni, in un intervento pubblicato su Avvenire il 2 settembre, ha indicato con forza il rischio di «strappare la morte dalla relazione», riducendo tutto alla volontà del singolo e alla risposta dello Stato: «Devi decidere solo tu e lo Stato che garantisce a suon di cavilli la tua solitaria volontà».
È questo il rischio di una visione troppo individuale del fine vita: considerare la persona come se fosse sola proprio nel momento in cui è più dipendente dagli altri.
La malattia non cancella i legami, li rende più essenziali.
Famiglia, amici, medici, comunità non sono un limite esterno alla libertà della persona, ma parte concreta delle condizioni nelle quali quella libertà prende forma.
Per questo il problema non è soltanto come regolare una scelta estrema, ma che cosa una comunità riesca a mettere in campo contro la solitudine, l’abbandono e la paura di essere diventati un peso.
La vera alternativa non è semplicemente tra divieto e libertà, è tra solitudine e compagnia.
A una persona che chiede di morire dovremmo anzitutto far sentire, fino in fondo, che la sua vita conta ancora.

