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Non si ferma il dibattito sugli insegnanti di Religione cattolica e i requisiti di accesso al concorso per l’immissione in ruolo.
La procedura di accesso all’insegnamento della Religione cattolica è molto particolare e completamente differente rispetto all’accesso alle altre discipline di insegnamento e richiede il riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano. Eppure, come spiega il professor Incampo, esperto nazionale Irc, il concorso non tiene conto del valore dell’idoneità.
Professore, entrando nel merito, perché è invece importante prendere in considerazione l’idoneità?
“L’’idoneità è abilitazione all’insegnamento della religione cattolica.
Gli insegnanti di religione, infatti, non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale abilitazione. Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all’insegnamento religioso.
E’ la prima, e l’unica, volta che la parola abilitazione, riferita all’insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958 a proposito di elettorato attivo e passivo per il consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Infatti con Circolare Ministeriale numero 301 del 30.11.1974 si afferma che “ …..Ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentati del personale docente, gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata”.
La Circolare Ministeriale numero 127 del 14 maggio 1975 si conferma ancora che “l’approvazione o l’attestato di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano ha il valore giuridico di abilitazione all’insegnamento, come a suo tempo chiarito dal Consiglio di Stato.”
In passato l’idoneità che ruolo ha avuto nel concorso?
“Nel primo concorso gli insegnati di Religione cattolica hanno fatto un concorso da abilitati; gli argomenti erano: ordinamenti didattici, pedagogia e didattica, legislazione scolastica. Non i contenuti Con questo concorso non riconoscerebbero l’idoneità come abilitazione, quindi oltre a verificare ordinamenti didattici, pedagogia e didattica e legislazione scolastica verificherebbero anche i contenuti”
Tutto ciò cosa comporterebbe?
“Se passasse questo discorso, ci sarebbe sempre il 30% ma non di insegnanti abilitati, come adesso, ma da abilitare con il concorso. In conclusione diventerebbero supplenti annuali perdendo tutti i benefici finora posseduti”.

