venerdì, 22 Novembre 2024

Le “Eccellenze gastronomiche lucane” protagoniste a Tirana

Le “Eccellenze gastronomiche lucane”, con la degustazione, l’esposizione, la promozione di prodotti della regione Basilicata hanno caratterizzato la parte centrale della IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che si è tenuta a Tirana, in Albania. L’evento - dal...

Riceviamo e pubblichiamo dall’Avvocato tributarista Nicola Ricciardi, presidente “Fisco e Territorio”:

Se manca la firma digitale, la notifica via Pec è inesistente e le cartelle di pagamento sono nulle. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019. La vicenda nasce da alcune cartelle di pagamento, con cui era stato richiesto a un cittadino napoletano il pagamento dell’IMU. Avverso queste cartelle, l’uomo aveva fatto ricorso e la Commissione tributaria gli aveva dato ragione. In secondo grado però il Comune aveva fatto appello e questa volta la Commissione Regionale aveva dato ragione all’Ente pubblico. Il cittadino però non si dava per vinto e proponeva ricorso in Cassazione. Tra i motivi del ricorso, veniva contestata la notifica delle cartelle effettuata a mezzo Pec perchè mancava la firma digitale, la prova cioè che la notifica digitale fosse stata correttamente eseguita. Ricordiamo infatti che la notifica delle cartelle di pagamento avviene ormai non più in maniera cartacea ma quasi esclusivamente per via digitale. Anche questa modalità di notifica però deve essere correttamente eseguita e, per provare ciò, serva appunto la cd. firma digitale. Questa, nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici, mancava perché il Comune nulla aveva prodotto. Multe stradali, cartelle di pagamento, sanzioni amministrative: tutto viaggia ormai via Pec ed è onere di ogni contribuente controllare quotidianamente la propria casella Pec. In capo all’Agente della riscossione però grava l’obbligo, in caso di contestazioni da parte del cittadino relative alla notifica a mezzo Pec delle cartelle di pagamento, «di dimostrare di avere provveduto alla regolare notifica di esse in forma di documento informatico, di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via Pec nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto».  Ma vi è di più: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la recentissima sentenza n. 601 del 17 gennaio 2020, ha stabilito che è nulla la notifica della cartella esattoriale se la notifica via Pec proviene da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri. Infatti, perchè la notifica via Pec sia valida, è anche necessario che l’Agenzia delle Entrate Riscossione la effettui utilizzando l’apposito indirizzo presente nel registro Reginde (Registro generale degli indirizzi elettronici), nella pagina ufficiale del sito internet dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, nella pagina della CCIAA o in quella di Indice PA. Ebbene, nel caso esaminato dai giudici laziali, in relazione all’indirizzo di Posta Certificata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, emergeva che all’esattore notificante era stato assegnato un indirizzo PEC differente, rispetto a quello utilizzato nelle notifiche in contestazione e, per tale ragione, le cartelle sono state annullate.

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