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Ogni anno, all’atto dell’iscrizione, le famiglie scelgono se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC). Una scelta libera, tutelata dal DPR 751/1985, dal DPR 202/1990 e dal DPR 175/2012: il diritto di scegliere “non deve determinare alcuna forma di discriminazione”, neppure rispetto alla formazione delle classi, alla durata dell’orario giornaliero e alla collocazione dell’IRC nel quadro orario.
Ma attorno a questa libertà c’è un equivoco. La questione non è “religione sì, religione no”, bensì il monte ore.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la validità dell’anno scolastico bisogna frequentare almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, circa il 75%. Il margine di assenza è dunque di un quarto delle ore complessive.
Superare quel limite, salvo deroghe motivate deliberate dalla scuola, ha una conseguenza pesante: l’anno non è valido, l’alunno non viene ammesso alla valutazione finale e quindi non è scrutinato, con il rischio della non ammissione alla classe successiva.
Il monte ore è lo stesso per tutti e comprende l’ora di religione. Chi non si avvale dell’IRC deve quindi scegliere una delle opzioni previste:
- attività didattiche e formative alternative, organizzate dalla scuola;
- studio o ricerca individuale con assistenza di un docente;
- non frequenza, cioè uscita da scuola nelle ore dell’IRC, riconosciuta come possibile dalla Corte Costituzionale (sent. 203/1989).
Nei primi due casi le ore vanno frequentate come qualsiasi altra lezione e concorrono al monte ore. Solo con la non frequenza formalmente richiesta quelle ore sono escluse dal computo.
Il rischio nasce quando lo studente, pur avendo scelto di non avvalersi dell’IRC, non frequenta l’alternativa (resta a casa, entra in ritardo, esce prima) senza aver optato per la non frequenza. Quelle ore diventano assenze a tutti gli effetti. Sommate alle altre, possono portare oltre il limite del 25% e compromettere lo scrutinio.
Le scuole devono predisporre alternative reali, evitando di collocare l’IRC in orari penalizzanti (prima o ultima ora, per esempio) e di lasciare gli alunni senza una proposta educativa. È qui che il principio di non discriminazione si misura nella pratica.
Alle famiglie spetta informarsi: la scelta fatta all’iscrizione ha conseguenze precise, e va compresa fino in fondo. Non avvalersi dell’IRC è un diritto, ma non è un “permesso” di assentarsi. Chi non fa religione e non svolge l’alternativa, né opta per l’uscita, rischia a fine anno di trovarsi con troppe assenze e senza scrutinio.
In breve
- La scelta di non avvalersi dell’IRC è libera e non può essere penalizzata.
- Il monte ore comprende l’ora di religione ed è uguale per tutti.
- Chi non fa IRC deve svolgere l’alternativa oppure chiedere formalmente la non frequenza.
- Le ore di alternativa non frequentate contano come assenze: oltre il 25% si rischia di non essere scrutinati
Nicola Incampo

