Intorno alle ore 10:50 di oggi, 23 maggio, i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera sono intervenuti in via Giovanbattista Pergolesi per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al piano rialzato di una palazzina. Grazie alla rapidità delle...
Riceviamo e pubblichiamo dal professor Nicola Incampo, responsabile per l’IRC e la Pastorale scolastica della Conferenza episcopale di Basilicata:
“In questi giorni stiamo leggendo tante “interpretazioni” a proposito della partecipazione degli Insegnanti di religione cattolica agli esami di stato del primo ciclo.
Per prima cosa chiariamo che La normativa di riferimento su questo tema è la seguente:
a. Decreto Legislativo numero 62/2017 (articolo 8 comma 2),
b. Decreto Ministeriale numero 741/2017 (articolo 4 comma 2)
c. Articolo 2 cc 3 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 62
d. Nota Ministeriale numero 1865/2017.
Per essere ancora più chiaro aggiungo che il comma 4 dell’articolo 390 del TU afferma che la Religione Cattolica non è materia d’esame.
Questo significa che l’insegnante di religione parteciperà agli esami di Stato, non potrà interrogare in Religione Cattolica, ma nulla vieta che questi può interagire con gli alunni durante il colloquio finale.
Per questo motivo la non partecipazione degli insegnanti di religione al colloquio finale rende non valido l’esame stesso”.
Se la norma prevede che l’alunno deve essere valutato dal Consiglio di Classe, ricordo che l’Insegnante di religione ha gli stessi diritti e doveri degli altri docenti”.
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