Balvano è il paese simbolo della devastazione del terremoto del 23 novembre 1980. Oggi, come ogni anno, la comunità si ferma per ricordare le vittime di quella tragica notte. La giornata di commemorazione inizia con una messa solenne nella chiesa ricostruita di Santa...
Carissimo Prof. Mauro DB (IR),
chi ti scrive è un docente di religione cattolica, ormai in pensione, che ha sempre, dico sempre, amato l’IRC.
Per prima cosa vorrei dirti che anche per l’IRC vale la regola didattica generale che considera importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno, la sollecitazione a rilevare i problemi, la preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive, l’ascolto, l’intuizione e la contemplazione.
L’IdR è chiamato a insegnare a studenti inseriti in una precisa realtà; egli è tenuto a modificare percorso a secondo delle esigenze degli alunni, quindi deve tener presente: da un lato ciò che vogliono ottenere dagli alunni, dall’altro deve avere un percorso tracciato.
Nella scuola il processo formativo autentico si ottiene attraverso l’insegnamento delle diverse discipline, rispetto dei ritmi e delle capacità di apprendimento degli alunni e necessità di raccordi interdisciplinari.
Nella tua lettera pur di dire che l’IRC non serve a niente scrivi tantissime inesattezze.
L’IRC è presente nella scuola italiana in virtù del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano. Le finalità di questo insegnamento hanno subito sostanziali modifiche nel passaggio dal primo Concordato del 1929 all’Accordo di Revisione del 1984. Il Concordato del 1929 riprese la formula gentiliana dell’IR come “fondamento e coronamento dell’istruzione” e alla Chiesa venne affidato il compito di definire e gestire tale insegnamento.
Il Concordato di revisione del 1984 afferma che le ragioni dell’IRC sono esplicitamente dichiarate attraverso il riconoscimento del valore della cultura religiosa in riferimento al patrimonio storico del popolo italiano.
La revisione del Concordato, articolo 9 comma 2, stabilisce il passaggio dall’obbligo di frequenza, con facoltà di esonero dell’ora di religione, alla scelta di avvalersi o meno di tale insegnamento, legando quest’ultima al rispetto della libertà di coscienza degli alunni e alla responsabilità educativa dei genitori. In entrambi i Concordati si evince la sovranità e l’indipendenza dei due ordinamenti: Stato e Chiesa.
Agli insegnanti spetta programmare, cioè il compito di individuare la modalità di presentazione dei nuclei tematici come: il problema religioso; Dio nella tradizione ebraico-cristiana; la figura e l’operato di Gesù Cristo; il problema etico; le fonti; il linguaggio. Le mete generali dell’IRC vengono indicate nell’acquisizione di una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, nell’abilitazione di accostare in maniera corretta la Bibbia e i documenti principali della tradizione cristiana. L’insegnante ha la possibilità di definire e attuare la programmazione in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti indicati (programmi nazionali).
La scuola, quindi, riconosce il diritto educativo di ogni alunno alla cultura religiosa intesa come “la modalità di dare significato intersoggettivo, artistico, simbolico, linguistico, al vivere e all’agire secondo la dimensione della trascendenza”.
Quantunque sia religiosità che fede facciamo parte della dimensione educativa globale dell’uomo, nella scuola, intesa come ambiente per l’apprendimento, è l’insegnamento della religione che può promuovere l’accoglienza consapevole di una fede come adesione a un determinato credo religioso.
La scuola, quindi, riconosce il diritto educativo di ogni alunno alla cultura religiosa intesa come “la modalità di dare significato intersoggettivo, artistico, simbolico, linguistico, al vivere e all’agire secondo la dimensione della trascendenza”.
Tale insegnamento si svolge in conformità alla dottrina della Chiesa e si pone in stretta correlazione con lo sviluppo psicologico culturale e spirituale dell’alunno e con il suo contesto storico e ambientale. L’IRC accetta di condividere le finalità della scuola, come pure accetta i il processo pedagogico-didattico della stessa, secondo i diversi ordini e gradi.
A proposito dell’idoneità volevo ricordati che «Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale abilitazione […]. Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all’insegnamento religioso».
Questo significa che l’idoneità è garanzia dei contenuti.
In ultimo volevo dirti che gli insegnanti sono i martiri della scuola e che tutti gli insegnanti di religione cattolica danno la vita per i propri alunni.
Nicola Incampo