Riceviamo e pubblichiamo dalla Consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi.
Con Circolare Inps n. 1281 del 20.03.2020, sono state diffuse le prime indicazioni su come richiedere e utilizzare le misure contenute nel decreto Cura Italia che prevede interventi a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con figli minori e/o disabili, per fronteggiare all’emergenza Covid 19. Le disposizioni si applicano anche ai figli minori adottivi, in affidamento e in collocamento temporaneo. Restano, però, ancora alcuni aspetti informatici da mandare a regime.
Lo comunica la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, per una esatta individuazione degli aventi diritto e fruibilità delle prestazioni.
Il congedo parentale da 15 giorni
E’ un congedo straordinario da 15 giorni massimi che si può richiedere per il periodo che va dal 5 marzo al 3 aprile. E’ un congedo alternativo tra i due genitori che, quindi, si possono suddividere il pacchetto, ma non lo possono utilizzare insieme. Non è possibile richiedere il congedo se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o se in alternativa è stato richiesto il bonus per i servizi di baby-sitting.
Il permesso è cumulabile con quello della legge 104.
Lavoratori dipendenti del settore privato
Ai genitori con figli entro i 12 anni di età andrà riconosciuta una indennità pari al 50% dello stipendio ed è assicurata la contribuzione figurativa, dunque non perderanno nulla per il calco della pensione.
I genitori di figli tra 12 e 16 anni possono astenersi dal lavoro per 15 giorni, ma non si vedranno accreditato nessuno stipendio e non avranno versamenti di contributi.
I genitori di figli con handicap, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, verrà riconosciuta una indennità al 50% oltre al versamento dei contributi figurativi.
Il congedo straordinario si estende anche ai genitori che hanno già sfruttato i congedi parentali previsti dalla normativa e gli indennizzi a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.
I genitori (anche quelli con figli disabili) che al 5 marzo avevano già in corso una richiesta di congedo parentale “ordinario” non dovranno presentare una ulteriore domanda in quanto si vedranno convertiti dall’INPS i giorni nel nuovo congedo per il coronavirus.
Chi invece non era in congedo, può già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
La Circolare INPS comunica che le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato o in alternativa al Contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 da rete mobile o ancora attraverso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I genitori con figli tra 12 e 16 anni devono presentare la domanda solo al proprio datore di lavoro. Infine i genitori di figli con handicap gravi sopra i 12 anni, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID 19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
In questo caso il conteggio dell’indennità è pari al 50% di 1/365esimo del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità. Anche in questo caso, per i figli con handicap grave non è previsto un limite di età a patto che siano iscritti a scuole o centri diurni di assistenza. Non ci sono minimi contributivi per accedere.
Per quanto riguarda le domande, i genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. Per quelli tra 3 e 12 anni, si potrà fare domanda retroattiva se, al massimo a partire dal 5 marzo, “utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo”. Stesso discorso per i genitori con figli sopra i 12 anni e portatori di handicap grave. A differenza dei dipendenti del privato, i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori autonomi iscritti a gestioni Inps
I genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età (o con figli con handicap gravi senza limiti di età) avranno diritto ad una indennità pari 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Non è previsto il requisito della regolarità contributiva.
Per la domanda, gli autonomi con figli minori di 1 anno possono utilizzare la procedura INPS ordinaria. Quelli con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, “entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso”. I genitori con figli con handicap dovranno “comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo”. Non è prevista anche in questo caso la conversione automatica di congedi precedentemente richiesti.
Lavoratori dipendenti pubblici
Le domande per fruire dei congedi e indennità di cui al decreto Cura Italia andranno gestite direttamente dall’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, “secondo le indicazioni dalla stessa fornite”.
Permessi ex L. 104/92
Nel caso dei lavoratori che accudiscono figli o parenti con disabilità, in aggiunta ai 3 giorni al mese già previsti dalla legge 104, il decreto Cura Italia offre ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. “Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese”. Per i lavoratori del settore privato che hanno una autorizzazione dei permessi valida per marzo e aprile non saranno necessarie nuove domande: “Può già fruire delle ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi”. Se invece il lavoratore non ha una autorizzazione in corso di validità, la domanda andrà presentata con le modalità ordinarie e sarà automaticamente abilitata a garantire i 12 giorni extra. Infine, “I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili”. Come nel caso del congedo, anche per i permessi della legge 104 i lavoratori del pubblico si devono rivolgere alla propria amministrazione e non all’INPS.
Voucher baby-sitting
In alternativa al congedo, i genitori di figli under 12 (al 5 marzo) e i genitori di figli con handicap gravi senza limiti di età possono fruire di un voucher per baby sitter da 600 euro (1000 per il personale sanitario, della sicurezza o del soccorso pubblico), per il quale è necessario avere il libretto di famiglia. Si attiva sul sito INPS, nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali. Sulla stessa piattaforma devono registrarsi anche i baby sitter che devono esercitare “l’appropriazione delle somme nell’ambito di tale procedura”.
Il buono vale 600 euro per famiglia per i dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti all’Inps o non iscritti, purché arrivi comunicazione dalle rispettive casse previdenziali. Nel settore pubblico, riguarda: Medici; Infermieri; Tecnici di laboratorio biomedico; Tecnici di radiologia medica; Operatori sociosanitari e si estende al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza coronavirus. In questi casi si può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
Il bonus spetta per ogni figlio sotto i 12 anni, fermo i limiti di 600 e 1000 euro per nucleo familiare. L’INPS non ha ancora definito l’iter per la domanda che andrà fatta si modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione. La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguentii modalità: WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.